Paolo Pipere
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RENTRI. Le criticità da superare prima dell’avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
Un ponderoso ma incompleto elenco delle modifiche necessarie e di quelle auspicabili

di Paolo Pipere, Segretario nazionale dell’Associazione Italiana Esperti Ambientali (www.assiea.it)

    Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti potrà diventare effettivamente operativo dal 13 febbraio 2025 se saranno tempestivamente introdotte molte modifiche alle norme che lo hanno istituito e ne disciplinano il funzionamento. Eccone alcune.


    Individuazione dei soggetti obbligati
    La lettura congiunta del decreto legislativo 152/2006 e del decreto ministeriale 59/2023 non consente di comprendere appieno quali soggetti saranno obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

    Il decreto legislativo 213/2022 ha modificato la formulazione dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006, il cosiddetto testo unico ambientale. La versione della norma entrata in vigore il 16 giugno 2023, finalmente, comprende l’elenco delle imprese, degli enti e dei liberi professionisti che dovranno iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). La disposizione si limita però a riprodurre quanto disposto dalla Legge 12/2019 di conversione del decreto-legge 135/2018:

    - “gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
    - i produttori di rifiuti pericolosi e
    - gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che
    - operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
    - i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
    - nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

    I dubbi che meriterebbero di essere chiariti sono molti. Perché nel caso dei “produttori di rifiuti pericolosi” non v’è alcun riferimento “agli enti e alle imprese” mentre questa precisazione è fornita in relazione ai gestori di impianti di trattamento, ai trasportatori e ai commercianti e intermediari? Perché utilizzare, in relazione ai rifiuti non pericolosi, in luogo di una puntuale e immediata definizione delle differenti categorie di soggetti obbligati, il criptico riferimento ai “soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”? Questi ultimi, le imprese e gli enti tenuti a compilare e ad inviare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), sono così individuati:

    - “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
    - i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
    - le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
    - i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e
    - le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)”.

    Pertanto, dopo aver circoscritto l’obbligo di iscrizione al RENTRI, per esempio, ai trasportatori di rifiuti pericolosi che svolgono l’attività “a titolo professionale”, ai commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, con il rinvio all’articolo 189, comma 3, tale obbligo viene di fatto esteso a tutti i trasportatori e a tutti i commercianti e gli intermediari, quindi anche a quelli che gestiscono esclusivamente di rifiuti non pericolosi.

    Probabilmente, ma sarebbe necessario modificare il riferimento normativo, la disposizione intende includere tra i soggetti obbligati ad iscriversi e ad utilizzare il RENTRI solo “le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)” con più di dieci dipendenti, se si considerano le esclusioni dagli obblighi di compilazione del MUD. A questa conclusione si giunge, però, soltanto se si considera la scansione temporale, prevista dal decreto ministeriale che disciplina l’operatività del RENTRI, per l’iscrizione e l’obbligo di impiego del sistema delle diverse categorie di soggetti obbligati:

    «Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
    a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
    b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
    c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1».

    Alla luce dell’ interpretazione proposta, è però molto difficile comprendere l’esclusione dagli obblighi RENTRI, introdotta dal regolamento, prevista per gli “imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi”. In primo luogo, deve essere considerato che un’esclusione dagli obblighi dev’essere disposta dalla norma di rango primario, in questo caso il D.Lgs. 152/2006, e non da un regolamento. In secondo luogo, non è chiaro il motivo che ha condotto ad introdurre l’esclusione poiché fra i “soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” non sono comprese le imprese che generano rifiuti speciali non pericolosi “nell’ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca”.

    In relazione ai produttori di rifiuti speciali pericolosi, inoltre, è ancora più criptica l’esclusione, anche in questo caso introdotta dal regolamento RENTRI, che fa salvo “quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9”. Il comma citato, nell’ambito dell’articolo che disciplina l’applicabilità dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario identificativo del rifiuto, specifica che: “per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006”. Anche in questo caso si potrebbe immaginare, perché la disposizione è tutt’altro che esplicita, che il legislatore delegato intendesse richiamare le esclusioni dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (per esempio per gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti e “i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02”) e di emissione del formulario previste da alcuni commi degli articoli citati. Da quanto risulta, invece, dal portale ufficiale del RENTRI, questi soggetti dovranno iscriversi al Registro anche se continueranno a beneficiare dell’esclusione dall’obbligo di tenuta del registro, secondo quanto disposto dall’art. 190, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Considerato che il Regolamento RENTRI prevede che i produttori possano far emettere i formulari dai trasportatori, è del tutto oscuro il motivo per cui è stato introdotto l’obbligo di iscrizione per liberi professionisti, barbieri, estetiste, ecc. dato che non terranno il registro e, nella maggior parte dei casi, non emetteranno direttamente i formulari.

    I nuovi moduli
    Deve essere segnalato, inoltre, che il passaggio ai nuovi formati – digitali e cartacei – di registro cronologico di carico e scarico e di formulario identificativo del rifiuto, pur essendo stato differito nel tempo rispetto alle previsioni iniziali, non sarà certo semplice. Il formulario è dieci volte più complesso dell’attuale e il registro, forse, solo cinque.
    Uno degli obiettivi perseguiti attraverso l’istituzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è dichiaratamente quello di “favorire la semplificazione amministrativa”. Il contenuto informativo dei modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario identificativo dei rifiuti, definito con il decreto ministeriale 59/2023, è però molto più complesso rispetto a quello previsto dalle norme che disciplinano questi adempimenti.
    Anche il fondamento giuridico di alcune scelte operate con il decreto ministeriale 59/2023 è perlomeno incerto, come indirettamente dimostrano le istruzioni di compilazione fornite con il decreto direttoriale 251/2023 pubblicato sul sito del RENTRI nel mese dicembre. Alcune sezioni dei moduli, spiegano le istruzioni, non devono essere compilate “fino all’adozione di ulteriori disposizioni”. È il caso, dell’allegato relativo alla microraccolta (raccolta effettuata con un unico veicolo presso una pluralità di unità locali di produttori), di fatto soppresso poco dopo essere stato introdotto, e nell’allegato dedicato al trasporto intermodale del nuovo modello di formulario, della sezione “terminalista” o del numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali dei trasportatori di rifiuti per via marittima, ad oggi non tenuti all’iscrizione a tale Albo.

    Più informazioni rispetto a quelle prescritte
    Con riferimento ai FIR, l’articolo 193 del decreto legislativo citato dispone che:
    «Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
    b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
    c) impianto di destinazione;
    d) data e percorso dell’istradamento;
    e) nome ed indirizzo del destinatario».

    Nel nuovo modello di formulario, invece, sono stati previsti anche dati quali:

    - numero e data di emissione dell’analisi o del rapporto di prova;
    - informazioni sull’eventuale trasbordo parziale o totale dei rifiuti;
    - secondo destinatario nel caso di respingimento del carico da parte del primo impianto;
    - data e ora della sosta del veicolo con i rifiuti a bordo;
    - dati identificativi del commerciante senza detenzione di rifiuti o dell’intermediario,

    piuttosto che il già citato specifico allegato “cumulativo” per la microraccolta presso più produttori o unità locali. Allegato di dubbia legittimità, stante l’obbligo per ogni produttore o detentore di dimostrare mediante la copia completa del FIR che il carico di rifiuti prelevato presso la propria unità locale sia stato effettivamente accettato dell’impianto di trattamento autorizzato (Responsabilità della gestione dei rifiuti, art. 188 del D.Lgs. 152/2006).

    Il formulario prevede anche una nuova configurazione delle informazioni necessarie a far sì che modulo possa sostituire la documentazione prescritta per il trasporto dei rifiuti che sono anche qualificati anche come merci pericolose ai fini del trasporto. Sul modulo di base sono previste ulteriori caselle, oltre a quella da barrare se il trasporto su strada è sottoposto alla disciplina dell’ADR, ma questi spazi, soprattutto nel caso dei formulari cartacei, non sono sufficienti a inserire tutte le informazioni richieste da questa disciplina.

    Analogamente, nell’allegato relativo al trasporto intermodale è prevista la casella per indicare che il trasporto è sottoposto alla disciplina per il trasporto di merci pericolose su ferrovia (RID) o per via marittima (IMDG), ma non quelle necessarie ad inserire le ulteriori informazioni prescritte dalle disposizioni in materia di merci pericolose ai fini del trasporto.

    Infine, le istruzioni ufficiali di compilazione del formulario chiariscono che: "Le informazioni relative all’ADR da riportare nel FIR non sostituiscono quelle del modello unico di segnalazione ADR." La considerazione sarebbe interessante, soprattutto se il modulo citato esistesse veramente, mentre nessuno ha mai sentito parlare di tale modello.

    Miglioramenti da consolidare
    L’introduzione del nuovo campo “in attesa di verifica analitica” è molto interessante per i gestori di impianti di trattamento, ma nelle istruzioni ci si limita a precisare che la casella deve essere barrata “se il destinatario sottopone i rifiuti ad analisi”, senza spiegare in alcun modo se in questo caso il FIR, che fino al 13 febbraio 2026 sarà cartaceo, deve essere consegnato al trasportatore, che quindi non avrà la possibilità di comprendere, così come anche il produttore o detentore del rifiuto, se in fase successiva il carico sarà accettato o respinto. Anche senza voler cercare di individuare il fondamento giuridico della possibilità del gestore dell’impianto di porre in “stand by” i rifiuti in ingresso, deve essere notato che nelle istruzioni manca qualsiasi indicazione rispetto a come si deve in concreto agire in questi casi, soprattutto quando si utilizzano formulari cartacei non suscettibili di ulteriore modifica dopo la compilazione da parte del destinatario.

    Informazioni aggiuntive nel registro
    Il già citato decreto legislativo 152/2006, con l’articolo 190, dispone che nel caso del registro cronologico di carico e scarico le informazioni per ogni tipologia di rifiuto debbano essere riferite a:

    «la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193».

    Nel nuovo modello di registro sono richieste, invece, anche informazioni quali:

    - “Stoccaggio istantaneo” [campo che compileranno, a differenza di quanto previsto nelle bozze del decreto, solo gli impianti di trattamento],
    - “categoria di AEE [Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche]”, in luogo del più coerente riferimento ai “raggruppamenti” di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) delineati dal D.M. 25 settembre 2007, n. 185 [come modificato dal D.M. 20 febbraio 2023, n. 40],
    - numero (campo 22) e tipo di documento di trasporto utilizzato in caso di spedizioni transfrontaliere (campo 22b), anche se nelle istruzioni di compilazione, contraddittorie sul punto, da un lato si precisa che in caso di trasporto transfrontaliero deve essere indicato “il numero di notifica e numero di serie della spedizione, ove previsto”, mentre dall’altro si afferma che: «nel caso in cui il trasporto sia esente dall’obbligo del FIR [quindi in tutti i casi di trasporto transfrontaliero] i campi 22, 22b [tipo di documento di trasporto utilizzato in caso di spedizioni transfrontaliere] e 23 non devono essere compilati».

    Registrazione di scarico e necessità di rettifica
    Nonostante il ministero, a seguito delle decine di pagine di osservazioni critiche formulate dalle associazioni imprenditoriali, abbia profondamente modificato le istruzioni di compilazione dei registri e dei formulari, anche nella versione definitiva di tali documenti permangono molte criticità.

    A questo proposito è indispensabile segnalare che l’eliminazione della possibilità di indicare nel registro il quantitativo dei rifiuti utilizzando l’unità di misura costituita dal metro cubo costituirà un grave problema per buona parte del tessuto produttivo italiano. Le microimprese e le piccole aziende saranno costrette a stimare il peso dei rifiuti in assenza di pese o bilance adatte allo scopo e, soprattutto, ad effettuare una doppia annotazione per ogni rifiuto avviato al trattamento: prima quella di scarico e poi quella di rettifica sulla base del peso verificato a destino. Per un anno, infatti, dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026 i formulari saranno utilizzati da tutti in formato cartaceo, fatta salva la possibilità, su base volontaria e senza che finora sia stata fornita alcuna indicazione di dettaglio in proposito, di emettere quelli digitali. Durante questo periodo è probabile che le informazioni di ritorno dall’impianto, mediante la fotocopia del formulario cartaceo, giungeranno oltre il termine di dieci giorni lavorativi previsto per la registrazione del movimento di scarico da parte dei produttori e dei nuovi produttori di rifiuti, con conseguente necessità di effettuare l’annotazione di scarico nei termini ma priva delle informazioni richieste nel riquadro "esito del conferimento" e, eventualmente, di completarla mediante una nuova annotazione di rettifica  in fase successiva.
    È necessario modificare anche l’indicazione, contenuta nelle istruzioni di compilazione, secondo la quale può essere solo stimata anche la quantità di rifiuti in uscita da un impianto di trattamento autorizzato, che di norma dovrebbe essere dotato di una pesa, anche perché questa possibilità rende inutile l’introduzione dell’obbligo di calcolo e annotazione dello “stoccaggio istantaneo” di ogni rifiuto, che evidentemente sarebbe a sua volta solo una stima.

    Registro per i produttori di rifiuti urbani?
    Appare come del tutto infondata, inoltre, la prescrizione secondo la quale il produttore iniziale del rifiuto deve barrare la “casella CR [centro di raccolta] qualora abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per i rifiuti urbani e conferisca al Centro di raccolta”, se si considera che le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non hanno mai avuto, non hanno e non avranno neppure con il passaggio al RENTRI alcun obbligo di annotare sul registro di carico e scarico l’avvenuta produzione o l’avvenuto avvio al trattamento dei rifiuti classificati come urbani.
    Non supportata da alcuna prescrizione normativa anche l’indicazione, contenuta nelle istruzioni di compilazione dei moduli, secondo la quale il deposito temporaneo dei rifiuti degli agricoltori presso il consorzio agrario o la cooperativa agricola dei quali sono soci (previsto dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006) comporterebbe, per il consorzio o la cooperativa l’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico. L’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, infatti, individua i soggetti tenuti a istituire e ad annotare periodicamente il registro cronologico di carico e scarico nei seguenti termini:
    «Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) , d) e g) […]».
    È evidente come la cooperativa agricola o il consorzio agrario, in qualità di gestori del luogo ove gli agricoltori effettuano il deposito temporaneo dei loro rifiuti, non esercitando alcuna delle attività per le quali è prescritta la tenuta del registro (il deposito temporaneo prima della raccolta non si configura come attività di gestione dei rifiuti), non siano compresi tra i soggetti obbligati né all’iscrizione al RENTRI né alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico.
    Nelle bozze del decreto direttoriale la tenuta del registro era stata prevista anche per i rivenditori di materiali per l’edilizia, ma nella versione finale l’obbligo è stato, correttamente, eliminato.

    Annotazioni dei nuovi produttori e degli spurghisti
    Le istruzioni precisano che il nuovo produttore, cioè il gestore di un impianto di trattamento che genera rifiuti a seguito delle operazioni di recupero o di smaltimento esercitate, nell’indicare la “provenienza” del rifiuto, in altri termini la classificazione del medesimo sulla base dell’origine, «deve riportare l’origine indicata dal produttore», mentre in tutti i casi in cui il trattamento abbia mutato la natura e la composizione del rifiuto in ingresso il rifiuto generato dal trattamento dovrà necessariamente essere classificato come rifiuto speciale.
    Inoltre, secondo le istruzioni di compilazione del registro: “Nel caso di conferimento diretto ad impianto di trattamento, il soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva procede ad una registrazione contestuale di carico e scarico indicando le causali T* (ricevuto da terzi) e aT (scarico a terzi)”, effettua quindi l’annotazione come se si trattasse di un trasportatore di rifiuti prodotti da terzi, mentre ai sensi dell’articolo 230, comma 5, del D.Lgs. 152/2006: «I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva».

    Semplificazione grazie alla digitalizzazione?
    Nonostante la complessità dei moduli, ad oggi non possiamo ancora sapere se il registro elettronico consentirà di conseguire gli obiettivi di semplificazione degli adempimenti, perché né il decreto ministeriale 59/2023 né il decreto direttoriale 143/2023, pur relativo alle diciotto “modalità operative” del RENTRI, hanno definito nel dettaglio tutti gli aspetti del funzionamento del sistema informatico. Non sono stati pubblicati, inoltre, molti dei decreti direttoriali previsti.

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